Art. n°
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Art. 31. Codice del consumo

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Tutela dei minori

Dispositivo

Art. 31.

Tutela dei minori


1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare


contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:


a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un


servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';


b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad


acquistare tali prodotti o servizi;


c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono


nei genitori, negli insegnanti o in altri;


d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.



Ratio Legis


Spiegazione