Art. 66-quater. Codice del consumo
Informazione e ricorso extragiudiziale
Dispositivo
((Informazione e ricorso extragiudiziale))
((1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.
2. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al D.LGS. 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso D.LGS. 4 marzo 2010, n. 28.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Ratio Legis
Spiegazione