Art. 67. Codice del consumo
Tutela in base ad altre disposizioni
Dispositivo
((Tutela in base ad altre disposizioni))
((1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformita' a norme comunitarie.
2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validita', formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.))
((24))
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Ratio Legis
Spiegazione