Art. n°
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Art. 8 Comunicazioni elettroniche

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Cooperazione tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante

Dispositivo

Art. 8

Cooperazione tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante


della concorrenza e del mercato


1. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della


concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.


2. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della


concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.


3. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della


concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.



Ratio Legis


Spiegazione