Art. 8 Comunicazioni elettroniche
Cooperazione tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante
Dispositivo
Cooperazione tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Ratio Legis
Spiegazione