Art. 10 Comunicazioni elettroniche
Comunicazione di informazioni
Dispositivo
Comunicazione di informazioni
((1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3.))
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autor ita', tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Ratio Legis
Spiegazione