Art. 35 Comunicazioni elettroniche
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di
Dispositivo
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di
installare infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle
frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella
misura prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per
l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati,
proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.
Ratio Legis
Spiegazione