Art. n°
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Art. 35 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di

Dispositivo

Art. 35

Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di


installare infrastrutture


1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle


frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'.


2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella


misura prevista dall'allegato n. 10.


3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per


l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.


4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati,


proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.



Ratio Legis


Spiegazione