Art. 37 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
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Pubblicazione delle informazioni
Dispositivo
Art. 37
(( (Pubblicazione delle informazioni) ))
((1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.))
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