Art. 73 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disponibilita' di servizi
Dispositivo
Art. 73
((Disponibilita' di servizi))
((1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.))
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Ratio Legis
Spiegazione