Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 79 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fornitura di prestazioni supplementari

Dispositivo

Art. 79

Fornitura di prestazioni supplementari


((1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita', sentite le parti interessate, puo' obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A.))


2. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.


3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70)).



Ratio Legis


Spiegazione