Art. n°
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Art. 105 Comunicazioni elettroniche

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Libero uso

Dispositivo

Art. 105

Libero uso


1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:


a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;


b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan ((. . .));


c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;


d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;


e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;


f) telecomandi dilettantistici;


g) applicazioni induttive;


h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;


i) ausilii per handicappati;


j) applicazioni medicali di debolissima potenza;


k) applicazioni audio senza fili;


l) apriporta;


m) radiogiocattoli;


n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;


o) apparati non destinati ad impieghi specifici;


p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" ((o assimilate)) , sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.


2. Sono altresi' di libero uso:


a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;


b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.


3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.



Ratio Legis


Spiegazione