Art. 106 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi dei rivenditori.
Dispositivo
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o
trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
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Ratio Legis
Spiegazione