Art. n°
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Art. 106 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi dei rivenditori.

Dispositivo

Art. 106

Obblighi dei rivenditori.


1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o


trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.



Ratio Legis


Spiegazione