Art. 109 Comunicazioni elettroniche
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Dispositivo
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108,
fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, puo' essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al
traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere
superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale
tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire
o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici
per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle
assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi
diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorita' di quel Paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
Ratio Legis
Spiegazione