Art. n°
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Art. 109 Comunicazioni elettroniche

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Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Dispositivo

Art. 109

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione


1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108,


fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, puo' essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:


a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al


traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;


b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere


superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;


c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale


tecnicamente idoneo;


d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire


o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;


e) il Ministero puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici


per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;


f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle


assegnate dal Ministero.


2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi


diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorita' di quel Paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.



Ratio Legis


Spiegazione