Art. n°
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Art. 111 Comunicazioni elettroniche

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Revoca

Dispositivo

Art. 111

Revoca


1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere


revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.



Ratio Legis


Spiegazione