Art. 111 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
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Revoca
Dispositivo
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere
revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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Ratio Legis
Spiegazione