Art. 118 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rinuncia
Dispositivo
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione
generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validita' del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
Articoli correlati nel
Comunicazioni elettroniche
Ratio Legis
Spiegazione