Art. n°
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Art. 122 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e

Dispositivo

Art. 122

Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e


interconnessione


1. E' consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed


esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E' comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.


2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione


elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.



Ratio Legis


Spiegazione