Art. 168 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
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Esenzioni
Dispositivo
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13
della Legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potra' essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
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Ratio Legis
Spiegazione