Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 168 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esenzioni

Dispositivo

Art. 168

Esenzioni


1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13


della Legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potra' essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.



Ratio Legis


Spiegazione