Art. n°
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Art. 171 Comunicazioni elettroniche

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Installazioni d'ufficio

Dispositivo

Art. 171

Installazioni d'ufficio


1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa


con il Ministero, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.



Ratio Legis


Spiegazione