Art. n°
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Art. 200 Comunicazioni elettroniche

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Norme tecniche

Dispositivo

Art. 200

Norme tecniche


1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle


infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facolta' di installarli.



Ratio Legis


Spiegazione