Art. 200 Comunicazioni elettroniche
(D.P.R. ...)
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Norme tecniche
Dispositivo
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facolta' di installarli.
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