Art. n°
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Art. 204 Comunicazioni elettroniche

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Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

Dispositivo

Art. 204

Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili


1. Il Ministero ha facolta' di far ispezionare dall'autorita'


competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.



Ratio Legis


Spiegazione