Art. 5 Comunicazioni elettroniche
Calcolo del costo netto
Dispositivo
Calcolo del costo netto
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonche' le aree non remunerative.
2. Il calcolo del costo netto e' determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo:
a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;
b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;
c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;
d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;
e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.
3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
b) i costi della rete di trasmissione locale nonche' della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali:
1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
3) fornitura di servizi di informazione abbonati;
4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attivita' di pubblicazione e stampa;
5) fornitura dei servizi tramite operatore.
4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;
c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;
d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;
e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicita' affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonche' i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;
f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicita' all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa incaricata del servizio universale nonche', ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;
g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.
5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;
c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Ratio Legis
Spiegazione