Art. 6 Comunicazioni elettroniche
Modalita' di finanziamento
Dispositivo
Modalita' di finanziamento
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato.
2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio gia' raggiunto;
3) la possibilita' di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;
5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;
c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;
d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;
f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;
g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;
h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;
i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalita' di cui al successivo comma 4;
j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);
k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrici.
3. Il Ministero provvede a:
a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalita':
1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;
c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a);
d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.
4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all' articolo 3 del presente allegato e' determinata con la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
LEGENDA:
RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacita' trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacita' trasmissiva;
RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale.
Ratio Legis
Spiegazione