Art. n°
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Art. 16 Comunicazioni elettroniche

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Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi

Dispositivo

Art. 16

Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi


1.Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle


frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si


applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.


2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz


relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre,


che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 kHz, e' fissato,per


ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:


=====================================================================


raggio dell'area di |canale simplex ad una | canale simplex a due


servizio | frequenza | frequenze o duplex


=====================================================================


| euro | euro


---------------------------------------------------------------------


fino a 1 km, | |


limitatamente ai casi | |


di fondo proprio o | |


equivalenti | 300,00 | 600,00


---------------------------------------------------------------------


fino a 15 km | 700,00 | 1.400,00


---------------------------------------------------------------------


fino a 30 km | 1.500,00 | 3.000,00


---------------------------------------------------------------------


fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00


---------------------------------------------------------------------


fino a 120 km | 4.500,00 | 9.000,00


---------------------------------------------------------------------


| 4.500,00 + 50,00 per | 9.000,00 + 100,00 per


| ogni km eccedente la | ogni km eccedente la


oltre 120 km | distanza dei 120 km | distanza dei 120 km


3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne


direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale


indicati nella seguente tabella, e' dovuta una quota proporzionale


all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella


medesima tabella:


=====================================================================


angolo di apertura | quota proporzionale


=====================================================================


fino a 90° | 1/3


fino a 180° | 1/2


oltre 180° | 1


4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresi' il comma 3 del presente articolo nonche' i commi 1 e 2 dell'articolo 17.


5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei


contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente


complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella


risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i


limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di


servizio.


6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella


ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per


lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino


a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli


scaglioni predetti, comprese le frazioni.



Ratio Legis


Spiegazione