Art. n°
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Art. 18 Comunicazioni elettroniche

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Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica

Dispositivo

Art. 18

Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica


1. Per le reti del servizio mobile terrestre e' dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi


cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto;


agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.


2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi


o per trasmissione dati bidirezionale il contributo e' pari a 12,00


euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati


impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati


eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.


3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque,


una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre


frequenze indicate nel progetto.



Ratio Legis


Spiegazione