Art. 38 Comunicazioni elettroniche
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
Dispositivo
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto e' tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato e' tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attivita' di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.
Ratio Legis
Spiegazione