Art. n°
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Art. 39 Comunicazioni elettroniche

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Sperimentazione

Dispositivo

Art. 39

Sperimentazione


1. Il richiedente la sperimentazione e' tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purche' a condizioni immutate, un unico importo pari a:


a) euro 250,00 ove trattasi di attivita' soggetta ad autorizzazione generale;


b) euro 600,00 ove trattasi di attivita' soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.


2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero da' notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:


a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;


b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attivita' di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;


c) la necessita' di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.


3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attivita' di vigilanza e di mantenimento.


4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.


5. Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e' tenuto a corrispondere un contributo per l'attivita' di vigilanza e mantenimento pari:


a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);


b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).


6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:


a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;


b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;


c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, e' dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.


7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.


8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.



Ratio Legis


Spiegazione