Art. n°
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Art. 6 Comunicazioni elettroniche

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Nominativo

Dispositivo

Art. 6

Nominativo


1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere.


2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:


a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;


b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.



Ratio Legis


Spiegazione