Art. n°
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Art. 7 Comunicazioni elettroniche

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Acquisizione nominativo

Dispositivo

Art. 7

Acquisizione nominativo


1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:


a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;


b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.


2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.



Ratio Legis


Spiegazione