Art. n°
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Art. 8 Codice della Privacy

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Esercizio dei diritti

Dispositivo

Art. 8

(Esercizio dei diritti)


1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta


rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.


2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati


con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:


a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.


143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;


b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,


n. 419, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;


c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi


dell'articolo 82 della Costituzione;


d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,


in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';


e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente


al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;


f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica


accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397;


g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni


ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;


h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla


Legge 1 aprile 1981, n. 121.


3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di


cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.


4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non


riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.



Ratio Legis


Spiegazione