Art. n°
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Art. 9 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Modalita' di esercizio

Dispositivo

Art. 9

(Modalita' di esercizio)


1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.


2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di fiducia.


3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.


4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.Legge 6 dicembre 2011, n. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 22 dicembre 2011, n. 214)).


5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.



Ratio Legis


Spiegazione