Art. 12 Codice della Privacy
Codici di deontologia e di buona condotta
Dispositivo
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita' giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Ratio Legis
Spiegazione