Art. n°
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Art. 14 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizione di profili e della personalita' dell'interessato

Dispositivo

Art. 14

(Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)


1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che


implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.


2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione


adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.



Ratio Legis


Spiegazione