Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 18 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

Dispositivo

Art. 18

(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)


1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti


pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.


2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti


pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.


3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti


e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.


4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le


professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.


5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di


comunicazione e diffusione.



Ratio Legis


Spiegazione