Art. n°
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Art. 19 Codice della Privacy

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Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

Dispositivo

Art. 19

(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)


1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.


2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.


3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.


3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).



Ratio Legis


Spiegazione