Art. 25 Codice della Privacy
Divieti di comunicazione e diffusione
Dispositivo
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Ratio Legis
Spiegazione