Art. n°
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Art. 25 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divieti di comunicazione e diffusione

Dispositivo

Art. 25

(Divieti di comunicazione e diffusione)


1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in


caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:


a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la


cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);


b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione


del trattamento, ove prescritta.


2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,


in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.



Ratio Legis


Spiegazione