Art. n°
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Art. 27 Codice della Privacy

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Garanzie per i dati giudiziari

Dispositivo

Art. 27

(Garanzie per i dati giudiziari)


1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. ((Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.))



Ratio Legis


Spiegazione