Art. 30 Codice della Privacy
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Incaricati del trattamento
Dispositivo
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima.
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Ratio Legis
Spiegazione
