Art. n°
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Art. 31 Codice della Privacy

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Obblighi di sicurezza

Dispositivo

Art. 31

(Obblighi di sicurezza)


1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e


controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.



Ratio Legis


Spiegazione