Art. n°
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Art. 51 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Principi generali

Dispositivo

Art. 51

(Principi generali)


1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali


concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.


2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di


ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.



Ratio Legis


Spiegazione