Art. n°
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Art. 52 Codice della Privacy

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Dati identificativi degli interessati

Dispositivo

Art. 52

(Dati identificativi degli interessati)


1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti


la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.


2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con


decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.


3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della


sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....".


4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di


altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.


5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice


penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.


6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche


in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.


7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la


diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.



Ratio Legis


Spiegazione