Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 87 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale

Dispositivo

Art. 87

(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)


1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,


anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.


2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a


prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.


3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del


modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.


4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello


di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.


5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di


cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'.


6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo'


essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.



Ratio Legis


Spiegazione