Art. n°
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Art. 88 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

Dispositivo

Art. 88

(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)


1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a


prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate.


2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le


generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.



Ratio Legis


Spiegazione