Art. 88 Codice della Privacy
(D.P.R. ...)
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Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
Dispositivo
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le
generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.
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