Art. 98 Codice della Privacy
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Finalita' di rilevante interesse pubblico
Dispositivo
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal D.LGS. 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
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Ratio Legis
Spiegazione