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Art. 100 Codice della Privacy

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Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca

Dispositivo

Art. 100

(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)


1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.


2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).


3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.


4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.



Ratio Legis


Spiegazione