Art. 128 Codice della Privacy
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Trasferimento automatico della chiamata
Dispositivo
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun ((contraente)), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
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Ratio Legis
Spiegazione