Art. 129 Codice della Privacy
Elenchi di abbonati
Dispositivo
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'((contraente)) per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Ratio Legis
Spiegazione