Art. 142 Codice della Privacy
Proposizione dei reclami
Dispositivo
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.
Ratio Legis
Spiegazione
