Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 143 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Procedimento per i reclami

Dispositivo

Art. 143

(Procedimento per i reclami)


1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'


manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:


a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero


il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;


b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per


rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;


c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento


che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;


d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati


relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.


2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella


Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.



Ratio Legis


Spiegazione