Art. 143 Codice della Privacy
Procedimento per i reclami
Dispositivo
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
Ratio Legis
Spiegazione