Art. 153 Codice della Privacy
Il Garante
Dispositivo
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.((13))
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 47-quater, comma 1) che nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui al presente articolo, comma 4, e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n.
287, e con la Legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.
Ratio Legis
Spiegazione