Art. 154 Codice della Privacy
Compiti
Dispositivo
Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche
in caso di loro cessazione (( e con riferimento alla conservazione
dei dati di traffico ));
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla Legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione;
b) dalla Legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla Legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di
Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con Legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita'
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Ratio Legis
Spiegazione