Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 167 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Trattamento illecito di dati

Dispositivo

Art. 167

(Trattamento illecito di dati)


1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al


fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.


2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al


fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.



Ratio Legis


Spiegazione